CIRCOLARE032010MAGGIO 2010
OGGETTO: CIRCOLARE 03/2010 MAGGIO 2010 OGGETTO : Prestazioni occasionali di tipo accessorio.
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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO Dott. Maurizio Rossi Consulente del Lavoro CIRCOLARE 03/2010 MAGGIO 2010 OGGETTO : Prestazioni occasionali di tipo accessorio Le Leggi n. 33/2009 e n. 199/2009 hanno introdotto importanti modifiche in merito alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (già disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003), estendendo il campo di applicazione di questa forma contrattuale a qualsiasi settore di attività e riservando ad ulteriori categorie di soggetti la possibilità d impiego in questo ambito. Con gli ultimi provvedimenti si è inteso rendere pienamente operativa questa tipologia di lavoro, con la sola finalità di far emergere una serie di prestazioni lavorative rese in maniera sommersa ed irregolare. Nelle prestazioni occasionali di tipo accessorio rientrano quelle attività di natura discontinua e saltuaria non riconducibili a forme contrattuali di lavoro subordinato o autonomo, effettuate da lavoratori in possesso di determinati requisiti. La norma ha definito per i seguenti soggetti la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in qualsiasi settore di attività : giovani con un età compresa tra i 16 e 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente ai periodi liberi da impegni scolastici (sabato e domenica e periodi di vacanza); pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio; in via sperimentale per il 2009/2010 soggetti percettori di prestazioni integrative salariali o di sostegno al reddito. (cassa integrazione, indennità di disoccupazione ordinaria e speciale edilizia e indennità di mobilità) che hanno sottoscritto presso i centri per l’impiego la disponibilità al lavoro o alla partecipazione a percorsi di riqualificazione; lavoratori regolarmente occupati con contratto part/time purché rendano la prestazione lavorativa con committenti diversi dal proprio datore di lavoro. Le prestazioni occasionali accessorie possono essere effettuate senza alcuna limitazione in termini di durata e di reddito complessivo, ma il compenso, per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), non può superare il tetto massimo di € 5.000,00 netti (€ 6.660,00 lordi) per ogni committente. Tale limite viene ridotto a € 3.000,00 netti (€ 4.000,00 lordi) per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali. I compensi sono fiscalmente esenti. Il pagamento del compenso avviene attraverso la corresponsione di buoni lavoro, i cosiddetti voucher, del valore nominale di € 10,00, ovvero di € 50,00 pari a 5 buoni non separabili, acquistabili presso l’INPS (sia telematicamente che con modalità cartacea). Nell’importo sono compresi i contributi INPS alla gestione separata e la quota INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni. Il valore netto di ogni buono, detratti gli oneri, è pari a € 7,50 per quello da € 10,00 e € 37,50 per quello multiplo da € 50,00. Vengono così garantite ai lavoratori le tutele minime dal punto di vista previdenziale ed assicurativo. Prima dell’inizio effettivo del rapporto di lavoro è necessario inoltrare all’INAIL (www.inail.it) una comunicazione tramite fax, nella quale devono essere riportati i dati anagrafici del committente e quelli dei lavoratori impiegati, il luogo di svolgimento e la data di inizio e fine della prestazione. Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.
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