CIRCOLARE 02/2010 - MARZO 2010
OGGETTO: OGGETTO: A) SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI SECONDO LIVELLO ANNO 2009 B) ATTIVAZIONE DAL 1 APRILE 2010 DEL CANALE TELEMATICO “COMUNICA” C) LIBRO UNICO LAVORO – SEZIONE PRESENZE
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OGGETTO:     A) SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI SECONDO LIVELLO ANNO 2009
        B) ATTIVAZIONE DAL 1 APRILE 2010 DEL CANALE TELEMATICO “COMUNICA”
        C) LIBRO UNICO LAVORO – SEZIONE PRESENZE


A)    Con la circolare INPS n. 39 del 18 marzo 2010 sono stati forniti chiarimenti e precisazioni, nonché le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009 a titolo di premio di risultato (contrattazione di secondo livello). L’accesso allo sgravio contributivo continua ad essere vincolato al deposito degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro, con la conseguenza che, in assenza di tale requisito, non sarà possibile l’ammissione all’agevolazione. Lo sgravio contributivo può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua lorda di ciascun lavoratore. Per il 2009 il limite era del 3%. In pratica, su una retribuzione lorda annua di € 30.000,00, nel 2009 l’imponibile decontribuito poteva arrivare fino a € 900,00, nel 2010 invece a € 675,00.
Lo Studio contatterà i Clienti che in passato hanno già usufruito di tale sgravio e provvederà all'inoltro telematico della richiesta all'Inps, inoltre tutti i collaboratori sono naturalmente a disposizione dei nuovi Clienti per ogni eventuale chiarimento e/o informazione. Ricordiamo che il beneficio spetta esclusivamente ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi.

B)    Dal prossimo 1 aprile 2010 entrerà in funzione il nuovo sistema di comunicazione unica delle attività produttive. La legge n. 40 del 2007 prevede che chi è interessato ad avviare un’attività di impresa debba presentare all’ufficio del Registro Imprese, esclusivamente in via telematica, una comunicazione unica; tale comunicazione permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle Imprese. L’obbligo non è previsto per le aziende che hanno la necessità di comunicare dati che non interessano anche il Registro Imprese.
Su questa importante novità lo Studio si è attivato per poter, già a partire dal 1 aprile 2010, fornire al Cliente l’assistenza necessaria in caso di inizio o modifica dell’attività.
Nei casi di variazioni che non interessano il Registro Imprese (es. assunzione di lavoratori dipendenti , o variazione del rischio INAIL da assicurare) l’utente può utilizzare il canale telematico diretto dell’Ente o dell'Istituto interessato.

C)    La parte presenze del Libro Unico del Lavoro può essere gestita dall’impresa:
  1. con un software di rilevazione presenze, che permette la stampa e la conservazione in formato elettronico dei dati, secondo le regole ministeriali;
  2. completando i dati di rilevazione nel format presente sul sito www.conslav.it; lo Studio ha attivato questo servizio per i propri Clienti ed ha acquisito apposita delega;
  3. delegando lo Studio a caricare e conservare su idoneo supporto (cartaceo o informatico) la parte presenze del Libro Unico.
    Per i pochi Clienti che non hanno ancora risposto alle nostre richieste di delega e che non provvedono alla compilazione delle presenze tramite il sito www.conslav.it, lo Studio potrà garantire la regolarità della parte presenze del Libro Unico solo previa acquisizione di esplicita delega da parte del Legale rappresentante.
    Il servizio avrà un costo annuo forfettario, addebitato nella prima fattura emessa nell’anno.
    Informiamo i Signori Clienti che l’acquisto e la vidimazione del libro presenze o dei cartellini orologio era più onerosa e che, una volta presa dimestichezza con il nostro format di compilazione ed inserimento delle presenze, il tempo di compilazione on line è sicuramente minore rispetto ad ogni altra forma di comunicazione tradizionale (fax, e-mail).

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