CERTIFICAZIONE UNICA – REDDITI 2017
circolare 04/2018
Febbraio 2018
Con provvedimento del 15 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il Modello CU 2018, da utilizzare per certificare la corresponsione nel corso dell’anno 2017 dei redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione della società, compensi erogati a sportivi non professionisti, ecc.) e dei redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, derivanti da prestazioni occasionali, redditi diversi e provvigioni, non più certificabili in forma libera.
Il Modello dovrà essere trasmesso dai sostituti di imposta, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 07 marzo 2018. La consegna ai lavoratori, o ai prestatori cui è stata applicata la ritenuta d’acconto, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2018.
Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata Mod. 730 (esercenti arti e professioni, agenti e rappresentanti) il termine di trasmissione, e consegna al contribuente, è fissato al 31 ottobre 2018, analogamente a quanto previsto per il Modello 770.
Suggeriamo comunque di procedere alla redazione delle CU dei lavoratori autonomi prima della chiusura del bilancio e dell’invio della Dichiarazione dei redditi. Il controllo e la quadratura delle ritenute effettuate e versate consente, infatti, al contribuente di sanare eventuali mancati versamenti, così come di evidenziare ritenute versate in più, con conseguente possibilità di recupero mediante compensazione.
Le CU dei lavoratori autonomi possono essere redatte ed inviate all’Amministrazione finanziaria direttamente dal sostituto di imposta o tramite il Commercialista.
Qualora, invece, i Datori di lavoro clienti intendano conferire incarico allo Studio per l’invio telematico delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, dovranno far pervenire i dati di quanto corrisposto, nell’anno di imposta 2017, entro il 27 febbraio 2018, riepilogando per ogni prestatore le ritenute operate e versate.
Nel Modello CU relativo ai lavoratori dipendenti devono essere indicati i premi di produttività corrisposti come somme di denaro o convertiti, su richiesta del lavoratore in servizi di welfare; pertanto chiediamo di inviarci anche la documentazione relativa a tale erogazione, qualora si fosse provveduto senza far trascrivere l’importo sul foglio paga.
Fanno eccezione, invece, le forme di welfare che sono il risultato di obblighi contrattuali o liberalità del Datore di lavoro, fino alla soglia di esenzione di 258,00 euro.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000,00 euro per ogni sostituto di imposta. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro 5 gg successivi alla scadenza, cioè entro il 12 marzo 2018, mentre, se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un limite massimo di 20.000,00 euro per anno e per sostituto d’imposta.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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