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CIRCOLARE 03/2023

NOVITA’ FRINGE BENEFIT 2023 – ART. 40 DECRETO LEGGE N.48/2023

Il "Decreto Lavoro" (Decreto Legge 48/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023, ha innalzato, per l'anno 2023, la franchigia di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti prevista dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR.
La novità riguarda solo i lavoratori con figli fiscalmente a carico che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR, per i quali il limite complessivo passa da 258,23 euro (comunque valido per gli altri dipendenti) a 3.000 euro. In aggiunta, per i medesimi soggetti viene nuovamente prevista la possibilità di erogare o rimborsare somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il medesimo importo.


Pertanto, per il solo anno 2023, occorrerà distinguere:
• i lavoratori dipendenti con figli a carico, per i quali la franchigia di esenzione viene innalzata da 258,23 euro a 3.000 euro, ricomprendendo nella stessa anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• i dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali resta ferma la soglia ordinaria di 258,23 euro (per tali lavoratori non sono agevolate le somme relative alle utenze domestiche).


In entrambi i casi, il superamento della soglia (dei 3.000 o dei 258,23 euro) comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.
La condizione di figli ‘a carico’ si realizza in base ai seguenti parametri:
• figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 euro;
• figli superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Sono compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.


Per ulteriori chiarimenti si resta in attesa delle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps.


In tema di fringe benefit si ricorda, inoltre, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 la Legge n. 23/2023, che ha disposto l’imponibilità ai fini contributivi del bonus carburante di 200 euro.
In deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili ai fini contributivi e fiscali di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR (e fermo restando quanto previsto dalla medesima norma), per il periodo di imposta compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 il valore dei buoni benzina, e più in generale di titoli similari che consentono l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti, non concorre alla formazione del reddito dei medesimi lavoratori, se di importo non superiore a 200,00 €, ma tale esclusione dal concorso alla formazione del reddito non rileva ai fini contributivi; pertanto tale bonus risulta imponibile ai fini contributivi.


I collaboratori dello Studio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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