DECRETO LEGGE N.176/2022 - CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO - CONSEGNA ELABORATI DICEMBRE 2022 E CALENDARIO 2023

A) DECRETO LEGGE N.176/2022
B) CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 
C) CONSEGNA ELABORATI DICEMBRE 2022 E CALENDARIO 2023

DECRETO LEGGE N.176/2022 - CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO - CONSEGNA ELABORATI DICEMBRE 2022 E CALENDARIO 2023

A) Il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022, denominato “Decreto Aiuti-quater”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022. Riassumiamo qui di seguito le principali novità per i datori di lavoro.


Limitatamente al periodo d'imposta 2022 viene portato da 600,00 euro (valore previsto dal Decreto Legge n. 115/2022 denominato “Decreto Aiuti-bis”) a 3.000,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (buoni spesa, buoni carburante, auto concessa in uso promiscuo al dipendente, controvalore delle polizze/casse assicurative stipulate per la parte extraprofessionale direttamente dal datore di lavoro.... ecc.) comprendendo, per la prima volta, le somme corrisposte per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti nell’anno 2022. Si precisa che i buoni carburante da 200,00 euro, introdotti per far fronte alla crescente inflazione, non devono essere ricompresi nel nuovo limite di 3.000 euro e pertanto, se erogati, si aggiungono a tale importo.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito i seguenti chiarimenti:
- in caso di superamento del limite di euro 3.000 dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, dovrà essere assoggettata a contributi ed imposte anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso.
- Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
- E’ inoltre possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Viene chiarito che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.
- Un ulteriore aspetto preso in esame dall’Agenzia riguarda la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro. Ai predetti fini, si evidenziano due alternative: l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, oppure l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri (ad esempio datore di lavoro di un familiare del dipendente).


B) Il lavoratore, che nel corso dell’anno 2022 ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, può chiedere al datore di lavoro presso cui sarà in forza nel mese di dicembre 2022 di effettuare un unico conguaglio fiscale. E’ necessario che il lavoratore interessato faccia pervenire al nostro Studio, entro e non oltre il giorno 12/12/2022, il modello CU 2023 – redditi 2022 – rilasciato dal precedente datore di lavoro. Invitiamo, pertanto, i datori di lavoro ad informare il personale.


C) In occasione delle festività natalizie lo Studio rimarrà chiuso dal 24/12/2022 al 02/01/2023 compresi (ripresa attività il 03/01/2023). Al fine di consentire una corretta e tempestiva elaborazione degli stipendi, invitiamo i datori di lavoro a rispettare le seguenti scadenze:
1) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro il giorno 10 del mese: le presenze del mese 12/2022 dovranno pervenire entro il 04/01/2023, al fine di rispettare la pubblicazione degli elaborati a partire dal 09/01/2023;
2) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro la fine del mese: le presenze del mese 11/2022 (utili per l’elaborazione delle retribuzioni del mese 12/2022) dovranno pervenire entro il 15/12/2022; gli elaborati saranno pubblicati sul sito a partire dal 22/12/2022.


La tredicesima mensilità sarà disponibile sul sito dello Studio dal 15/12/2022.


Sul sito dello Studio www.conslav.it sarà possibile visionare il calendario 2023 con le scadenze di pubblicazione degli elaborati. Le scadenze possono essere rispettate solo nel caso in cui i dati per le elaborazioni mensili vengano inviati allo Studio almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza. Nel caso tali dati pervengano in un momento successivo, lo Studio non potrà garantire il rispetto delle date indicate. Il calendario riporta anche i giorni di chiusura annuale dello Studio.


Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i datori di lavoro ed ai loro dipendenti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.