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CIRCOLARE 01/2020

 

 

A) La conversione in legge del decreto legge n.124/2019 ha introdotto alcune particolarità in tema di compensazioni nel Mod. F24, con decorrenza 16 gennaio 2020. In particolare il sostituto di imposta, per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, nonché i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, deve presentare tale modello tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 730 e bonus 80 euro) comportano l’obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

B) La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), e i decreti legge che l’hanno accompagnata, hanno introdotto alcune novità, di cui di seguito si fornisce un breve elenco:

- Fringe Benefit Auto: per i lavoratori che hanno in uso anche nel tempo libero un’auto aziendale con emissioni di CO2 superiori a 160g/km aumenta il reddito in natura tassabile nel foglio paga; un piccolo sgravio viene introdotto per le auto con emissioni inferiori a 60g/km; la nuova normativa varrà per le auto assegnate ai dipendenti dopo il 1 luglio 2020.

- Buoni pasto: per i buoni pasto è prevista la rimodulazione dei limiti di esenzione: per quelli cartacei scatta la riduzione della quota esente da 5,29 a 4 euro giornalieri; i buoni in formato elettronico passano, invece, da 7 ad 8 euro di esenzione giornaliera. Decorrenza dal 1 gennaio 2020.

- Apprendistato di primo livello: per queste assunzioni è previsto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di rapporto, ferma restando l’aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo. La novità interessa i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti minore o pari a 9; resta invariata l’aliquota del 5,84% per la contribuzione a carico dell’apprendista.

- Sgravio contributivo per under 35: è stato prorogato anche per l’anno 2020, e finalmente reso applicabile, lo sgravio contributivo per datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni compiuti, e che non abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, sino al limite di € 3.000,00 annui, e per un termine massimo di 36 mesi.

- Sistema di verifica negli appalti: nei contratti di appalto labour intensive viene introdotto un sistema di controllo del corretto versamento delle ritenute fiscali, nei confronti di appaltatori e subappaltatori, per il personale impiegato nei lavori stessi. Per un approfondimento sul tema, i Datori di lavoro interessati possono contattare i collaboratori dello Studio.

Lo Studio informerà i Sigg. Clienti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ed istruzioni sulle tematiche sopracitate.

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