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CIRCOLARE 01/2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di
un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.). Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a svolgere, verso un
corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di
un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego. La nuova norma è inserita all’interno
dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n.29 dell'11.01.2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo:
- In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
- L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati
prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022. Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i
rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti
avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata almeno il giorno prima dell’inizio della prestazione.
- Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- le collaborazioni coordinate e continuative (art.2, comma 1 D. Lgs. n.81/2015)
- le Prestazioni Occasionali “Voucher/Libretto Famiglia” (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 conv. da L. n. 96/2017);
- le professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte
le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.
- La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove
si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il
datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata
attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun
Ispettorato territoriale.

- La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF)
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (un giorno, una settimana, un mese).

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore
autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 124 del 2004.
La sanzione potrà essere più di una nel caso in cui gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà
applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza
che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.