CIRCOLARE 06/2019
DICEMBRE 2019
A) Il lavoratore, che nel corso dell’anno 2019 ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, può chiedere al datore di lavoro presso cui sarà in forza nel mese di dicembre 2019 di effettuare un unico conguaglio fiscale. E’ necessario che il lavoratore interessato faccia pervenire al nostro Studio, entro e non oltre il giorno 10/12/2019, il modello CU 2020 – redditi 2019 – rilasciato dal precedente datore di lavoro. Invitiamo, pertanto, i datori di lavoro ad informare il personale.
B) In occasione delle festività natalizie lo Studio rimarrà chiuso dal 24/12/2019 al 02/01/2020 compresi (ripresa attività il 03/01/2020). Al fine di consentire una corretta e tempestiva elaborazione degli stipendi, invitiamo i datori di lavoro a rispettare le seguenti scadenze:
1) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro il giorno 10 del mese: le presenze del mese 12/2019 dovranno pervenire entro il 03/01/2020, al fine di rispettare la consegna o pubblicazione degli elaborati a partire dal 08/01/2020;
2) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro la fine del mese: le presenze del mese 11/2019 (utili per l’elaborazione delle retribuzioni del mese 12/2019) dovranno pervenire entro il 12/12/2019; gli elaborati saranno disponibili per il ritiro o pubblicati sul sito a partire dal 20/12/2019.
La tredicesima mensilità sarà disponibile sul sito dello Studio dal 13/12/2019.
Sul sito dello Studio www.conslav.it è possibile visionare il calendario 2020 con le scadenze di pubblicazione degli elaborati. Le scadenze possono essere rispettate solo nel caso in cui i dati per le elaborazioni mensili vengano inviati allo Studio almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza. Nel caso tali dati pervengano in un momento successivo, lo Studio non potrà garantire il rispetto delle date indicate. Il calendario riporta anche i giorni di chiusura annuale dello Studio.
C) La bozza della Legge di bilancio (attualmente in discussione) prevede una variazione sui limiti di esenzione dei buoni pasto (ticket restaurant). In particolare la disposizione in esame modifica le esenzioni vigenti, riducendole a 4 euro per i buoni cartacei e incrementandole a 8 euro per i buoni di tipo elettronico. Resta, invece, ferma l’attuale disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense (per la quale è prevista l’integrale esclusione dal reddito di lavoro dipendente), nonché quella prevista per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti nei cantieri edili e in altre strutture lavorative a carattere temporaneo, o in unità produttive ubicate in zone dove mancano strutture e servizi di ristorazione: in tali casi la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è confermata nell’importo massimo giornaliero di 5,29 euro.
Per quanto concerne, invece, le auto aziendali la situazione è ancora incerta; al momento la manovra fiscale è incentrata su meccanismi di "malus/bonus" in relazione al grado inquinante della vettura. In ogni caso tale meccanismo verrà applicato solo sulle vetture di nuova immatricolazione.
Sarà cura dello Studio aggiornare tempestivamente i Clienti sull’evoluzione della normativa.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i datori di lavoro ed ai loro dipendenti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.
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