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CIRCOLARE 06/2022

A) VARIAZIONE FOGLI PAGA MARZO 2022
B) CERTIFICAZIONE UNICA 2022 REDDITI 2021
C) NUOVA DELEGA STUDIO

A) La circolare n. 4/E del 18/02/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha concesso ai sostituti d’imposta la possibilità di applicare le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 entro il mese di aprile 2022, mediante un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno. Le nuove disposizioni prevedono a partire dal 1 gennaio 2022:
1) la rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’imposta;
2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione;
3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro);
4) il superamento dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.
Riassumiamo anche i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame:
Assegno unico e universale e detrazioni per figli a carico (AUU): l’art. 10, comma 4, del decreto sull’AUU ha abrogato le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni, nonché le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e la detrazione per famiglie numerose, cioè quelle con almeno quattro figli. Da marzo 2022, pertanto, i sostituti d’imposta terranno conto esclusivamente delle detrazioni fiscali per l’eventuale coniuge a carico, per figli di età pari o superiore a 21 anni e per gli altri familiari a carico. In sede di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, le detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni
occorrerà tenere conto della spettanza per i primi due mesi dell’anno in quanto l’abrogazione decorre dal 1 marzo 2022.
Maggiorazione della detrazione fiscale: la maggiorazione della detrazione fiscale d’importo pari a 65 euro annui, introdotta col comma 1.1 dell’art. 13 del TUIR se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, costituisce un correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposta per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
I sostituti d’imposta dovranno dunque applicare l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022.
Alla fine dell’anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorrerà procedere al ricalcolo della detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Bonus 100 euro: riguardo al trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020 (Bonus 100 euro) per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, per verificare se le detrazioni fiscali superano l’imposta lorda e quindi determinare se e in che misura spetta il bonus, occorre considerare le regole ordinarie e non i soli redditi da lavoro dipendente e assimilati. I sostituti d’imposta dovranno continuare a riconoscere tale bonus automaticamente, senza alcuna richiesta esplicita dei dipendenti. A tal fine, per la verifica sia della “capienza”, cioè verificare se l’imposta lorda supera le detrazioni, nonché dell’ulteriore verifica della “incapienza” prevista per i redditi da 15.000 euro a 28.000 euro, il sostituto d’imposta dovrà tenere conto esclusivamente delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR, in quanto a lui note. Resta fermo
l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio di fine anno o, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

B) Ricordiamo che entro il 14 marzo saranno disponibili sul portale dello Studio le Certificazioni Uniche (CU) 2022 redditi 2021 trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Il Modello CU dovrà essere consegnato ai lavoratori o ai prestatori cui è stata applicata la ritenuta d’acconto entro il 16 marzo 2022. Mentre per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata Mod. 730 (esercenti arti e professioni, agenti e rappresentanti), il termine di trasmissione, e consegna al contribuente, è fissato al 31 ottobre 2022.

C) All’interno del processo di riorganizzazione delle attività di Studio, con l’obiettivo di una migliore operatività nei confronti di Istituti ed Enti, nei prossimi giorni Vi verrà inviata, via mail, una delega con cui il datore di lavoro delega il Rag. Dario Mazzolini allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di previdenza (INPS ed enti previdenziali), assicurazione sul lavoro (INAIL), accessi ispettivi da parte dei funzionari preposti (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Vi preghiamo di controllare i dati aziendali riportati, firmare la delega e restituirla allo Studio, all’indirizzo mail segreteria@conslav.it, allegando il documento di identità del Legale rappresentante.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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