Comunicazioni

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CIRCOLARE 07/2023

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Con il decreto 111 del 20 settembre 2023 la Direzione Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro ha rivalutato tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 306 del DLgs. 81/2008. Infatti, il comma 4-bis di tale disposizione stabilisce che le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza (DLgs. 81/2008), nonché da atti aventi forza di legge, siano rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Complice l’aumento vertiginoso dei prezzi al consumo e, quindi, dell’indice ISTAT, registrato nel quinquennio 2019-2023, l’incremento delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie è stato decretato dal Ministero del Lavoro in misura pari al 15,9%.
Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 per le violazioni accertate a partire dal 1 luglio 2023.
Secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 14/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione, l’aumento non si applica alle somme aggiuntive previste dall’articolo 14 del testo unico (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che devono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto esse non costituiscono «propriamente sanzione».

Ricordiamo anche le novità introdotte in merito alla SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’:
• La sospensione opera in tutte quelle ipotesi in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I al Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, come la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi o la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Non è più prevista la recidiva.
• In presenza sul luogo di lavoro di almeno 10% di lavoratori irregolari, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro, scatta la temporanea cessazione di attività. Tra i lavoratori irregolari rientrano anche i lavoratori autonomi occasionali, per i quali è richiesta la comunicazione preventiva all’Ispettorato.
• Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
• Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito: con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

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