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CIRCOLARE 08/2023

CIRCOLARE 08/2023

A) Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l’art.40 del D.L. 48/2023, convertito con modifiche dalla Legge 85/2023, ha innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (buoni spesa, buoni carburante*, auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, controvalore delle polizze/casse assicurative stipulate per la parte extraprofessionale direttamente dal datore di lavoro.... ecc.) comprendendo anche le somme corrisposte per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti nell’anno 2023 solo per i dipendenti o titolari di redditi assimilati con figli a carico.

Mentre per i restanti lavoratori resta confermata la soglia di esenzione pari a 258,23 euro per la corresponsione dei fringe benefit.

Ricordiamo che in caso di superamento dei limiti sopracitati (3.000 euro in caso di figli a carico/258,23 euro negli altri casi) dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, dovrà essere assoggettata a contributi ed imposte anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso.

Al regime dei fringe benefit consentiti nel 2023 (3000,00/258,23 euro) si aggiunge l’agevolazione del cosiddetto bonus carburante*, pari a 200,00 euro, prevista dall’art.1 del D.L. 5/2023, a cui la legge di conversione 23/2023 aveva negato l’agevolazione dal punto di vista contributivo.

A tal proposito l’Inps ha precisato che se il bonus carburante si colloca nei limiti di esenzione previsti resta non imponibile anche per l’aspetto previdenziale, mentre se viene corrisposto oltre alle soglie massime di esenzione per i fringe benefit è esente ai soli fini fiscali

B) In materia di Welfare contrattuale o aziendale (Art.51 comma 2 DPR 917/86 e successive modifiche) è importante che vengano comunicati al Nostro Studio, in tempo utile per i conguagli di fine anno, gli importi concessi a titolo di Welfare al personale, in modo da poter ottemperare ai necessari obblighi di legge.

Anche se gli importi fossero stati forniti mensilmente, resta opportuno l’invio di un riepilogo annuale.

Precisiamo, inoltre, di informare lo Studio anche dell’eventuale corresponsione di erogazioni liberali di qualsiasi natura (ad esempio buoni spesa) avvenute nel corso del 2023.

C) Ricordiamo che per la tassazione fiscale vige il criterio di cassa, con la consueta deroga per i compensi percepiti entro il 12 gennaio 2024 (criterio di cassa allargato). Pertanto il pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre dovrà avvenire tassativamente entro tale data: se il pagamento avviene con accredito sul conto corrente, la valuta non potrà essere successiva al 12 gennaio 2024, se avviene tramite assegno la data di emissione non potrà essere successiva al 12 gennaio 2024.

D) In occasione delle festività natalizie lo Studio rimarrà chiuso dal 23/12/2023 al 02/01/2024 compresi (ripresa attività il 03/01/2024). Al fine di consentire una corretta e tempestiva elaborazione degli stipendi, invitiamo i datori di lavoro a rispettare le seguenti scadenze:

1) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro il giorno 10 del mese: le presenze del mese 12/2023 dovranno pervenire entro il 04/01/2024, al fine di rispettare la pubblicazione degli elaborati a partire dal 08/01/2024;

2) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro la fine del mese: le presenze del mese 11/2023 (utili per l’elaborazione delle retribuzioni del mese 12/2023) dovranno pervenire entro il 14/12/2023; gli elaborati saranno pubblicati sul sito a partire dal 21/12/2023.

La tredicesima mensilità sarà disponibile sul sito dello Studio dal 15/12/2023.

Sul sito dello Studio www.conslav.it sarà possibile visionare il calendario 2024 con le scadenze di pubblicazione degli elaborati. Le scadenze possono essere rispettate solo nel caso in cui i dati per le elaborazioni mensili vengano inviati allo Studio almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza. Nel caso tali dati pervengano in un momento successivo, lo Studio non potrà garantire il rispetto delle date indicate. Il calendario riporta anche i giorni di chiusura annuale dello Studio.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i datori di lavoro ed ai loro dipendenti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

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