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CIRCOLARE 08/2021

CIRCOLARE 08/2021

L’articolo 3 del D.L. 127 del 21 settembre 2021, dal titolo: “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, regola l’utilizzo del certificato verde (o Green Pass) per i lavoratori del settore privato.


Il testo del decreto riporta:


Comma 1: Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione SARS-COv-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9, comma 2. (omissis)
Comma 2: La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni
Comma 3: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Comma 4: I datori di lavoro di cui al comma 1sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. (omissis)
Comma 6: I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso di certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.


Il testo del D.L. è molto chiaro; si invitano i Datori di lavoro a prendere contatto con i responsabili aziendali della sicurezza per adottare le misure organizzative necessarie. E’ opportuno fin da subito informare tutti i lavoratori dipendenti e tutti coloro che hanno accesso agli spazi aziendali (autonomi con partita IVA, stagisti, volontari, agenti, collaboratori occasionali, ecc.) che dal 15 ottobre 2021 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo le persone dotate di Green Pass o di certificazione medica (questi ultimi nel caso di soggetti impossibilitati a ricevere la vaccinazione).


Le persone senza Green Pass, dal 15 ottobre 2021, non potranno accedere al luogo di lavoro e, se non potranno lavorare da remoto, saranno considerate assenti, senza diritto alla retribuzione.


Il Datore di lavoro deve pretendere di verificare il Green Pass senza indagare sull’origine dello stesso: vaccinazione di prima o seconda dose, aver contratto la malattia, oppure aver effettuato il test.
La responsabilità e le relative sanzioni amministrative sono a carico del Datore di lavoro nel caso in cui non controlli l’accesso al luogo di lavoro da parte del personale.


Particolare attenzione dovranno prestare le imprese i cui lavoratori svolgano la propria attività presso terzi: manutentori, installatori, prestatori di servizi, subappaltatori. In caso di mancanza del Green Pass, la prestazione potrà essere rifiutata dal committente, con gravi conseguenze di carattere contrattuale: si pensi, ad esempio, ai servizi di pulizia o di ristorazione resi a favore di strutture sanitarie, scolastiche, RSA, ecc..

Lo Studio informerà i Sigg. Clienti non appena saranno rese note ulteriori novità sull’argomento.

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