MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 96 DEL 9 AGOSTO 2018
circolare 07/2018
Settembre 2018
La Legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018 del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 noto come “Decreto Dignità”, in vigore dal 12 agosto 2018, ha introdotto le seguenti modifiche sulla disciplina dei rapporti di lavoro.
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato liberamente, senza l’apposizione di causali, per una durata massima di 12 mesi.
Il suddetto contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori assenti.
Il contratto può essere prorogato liberamente, senza l’apposizione di causali, nei primi dodici mesi, mentre tra i 12 ed i 24 mesi solo in presenza di una delle suddette causali.
Il numero massimo di proroghe, nel limite dei 24 mesi complessivi, è ridotto dalle precedenti 5 alle attuali 4.
Il contratto può essere rinnovato (ossia interrotto e ripreso con uno stacco temporale) solo in presenza di una delle suddette causali, indipendentemente dalla durata.
I contratti a termine per le attività stagionali possono essere rinnovati e prorogati anche in assenza di causali nel limite massimo di 24 mesi.
I lavoratori potranno impugnare il contratto a termine entro 180 giorni dalla cessazione dello stesso.
Il contributo addizionale del 1,4% previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato è incrementato dello 0,5 % a seguito di ciascun rinnovo del contratto.
Le presenti disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della prima versione del "Decreto Dignità”, 14 luglio 2018.
I contratti a termine siglati entro il 13 luglio 2018 restano transitoriamente soggetti alle precedenti regole del “Jobs Act” fino al 31 ottobre 2018. Tali contratti potranno dunque essere prorogati e rinnovati, entro il 31 ottobre 2018, nella durata massima di 36 mesi, seguendo la vecchia disciplina (massimo 5 proroghe e/o rinnovi acausali).
Considerata la complessità del regime transitorio, suggeriamo di contattare lo Studio prima di procedere alla stipula, alla proroga o al rinnovo di qualsiasi contratto a termine.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
L’indennità risarcitoria minima e massima in caso di licenziamenti illegittimi per i rapporti di lavoro instaurati dal 07/03/2015 per i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, è elevata nei seguenti termini:
- MINIMA: da 4 a 6 mensilità;
- MASSIMA: da 24 a 36 mensilità.
Allo stesso modo vengono innalzati i limiti delle indennità risarcitorie per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti ed in caso di conciliazione extragiudiziale.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Diversamente da quanto previsto dalla Finanziaria 2018, lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite annuo di Euro 3.000,00, per l’assunzione di giovani che non abbiano mai avuto nel corso della propria carriera lavorativa contratti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro, non si limita più ai soggetti under 30, ma comprende tutti i giovani under 35.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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