TIROCINI EXTRACURRICOLARI – STAGE
circolare 05/2018
Maggio 2018
Con circolare n. 8 del 18 aprile 2018 la Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza ha dato indicazioni agli Ispettorati per la verifica ed il controllo dei rapporti di tirocinio extracurriculare (stage). L’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi.
L’Ispettore deve valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
L’Ispettore, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:
- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale, che a titolo di esempio sono: soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di Piano Formativo Individuale, d’ora in poi “PFI”;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio extracurriculare;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito della legge. Attualmente i limiti numerici all’inserimento di tirocinanti sono i seguenti:
- Strutture che occupano il solo titolare o fino a 5 risorse umane – 1 tirocinante
- Strutture che occupano tra 6 e 20 risorse umane – 2 tirocinanti
- Strutture con più di 20 risorse umane: tirocinanti pari al 10% della forza lavoro;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
Le suddette violazioni si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto. Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della genuinità del tirocinio: l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
DISCIPLINA VIGENTE
Il personale ispettivo, nelle attività di controllo, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza fermo restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale.
Le nuove Linee guida della Regione Lombardia, già pubblicate sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), saranno operative dal 09 giugno 2018.
Sul sito del nostro Studio, potrete consultare i seguenti documenti:
- Linee guida Regione Lombardia di prossima attuazione;
- Circolare n.8/2018 ITL.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
scarica pdf