CIRCOLARE 03/2020
Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 – Gestione Ore non Lavorate
Per gestire l’emergenza dell’epidemia COVID 19, Governo italiano ed istituzioni europee hanno emanato vari provvedimenti, finalizzati in primis a gestire l’emergenza sanitaria, a limitare la diffusione dell’epidemia, e a tutelare il tessuto economico.
Il fine del Decreto Legge, nella parte degli interventi a sostegno dei lavoratori (articoli da 22 a 48) è quello di evitare licenziamenti e chiusure aziendali, predisporre una sorta di parentesi temporale che copra tutti i lavoratori per le ore di lavoro perse, per causa diretta o indiretta, dell’epidemia COVID 19. Il periodo coperto è fissato dal 24 febbraio 2020 al 24 aprile 2020, per un totale di 9 settimane lavorative.
Gli strumenti di integrazione del reddito a disposizione dei datori di lavoro sono:
- Cassa integrazione ordinaria, per tutte le imprese industriali
- Fondo Integrazione Salariale, per tutte le imprese non industriali che occupano più di 5 lavoratori
- Cassa Integrazione in Deroga, finanziata con fondi regionali, che si applica a tutti i datori di lavoro che non hanno accesso ai precedenti due strumenti.
Vista la situazione di emergenza, ancor più della disponibilità economica di risorse da parte dello Stato o delle Regioni, saranno le modalità di gestione degli strumenti che ne determineranno l’effetto.
Non appena l’INPS pubblicherà le istruzioni operative, e consentirà l’inoltro delle richieste di intervento per CIGO/FIS in modalità semplificata, lo Studio predisporrà le richieste per tutti i clienti, chiedendo l’intervento per tutti i lavoratori e per tutte le 9 settimane previste dal Decreto Legge.
Per la Cassa integrazione in Deroga, istruzioni e portale per l’invio delle richieste dovrebbero essere disponibili dal 24 marzo.
I Clienti, nel comunicare le ore di lavoro effettuate nel mese di Marzo 2020, dovranno indicare:
- Le ore di lavoro effettivamente lavorate, comprese le ore lavorate da remoto
- Le ore di ferie e permessi chiesti dal lavoratore, oppure decise dal datore di lavoro nei casi di considerevoli arretrati di ferie e permessi
- Le ore non lavorate da coprire con l’ammortizzatore sociale (CIGO, FIS o CIGD).
Precisazioni:
- Per gli interventi CIGO/FIS non c’è una regola per cui debbano essere obbligatoriamente utilizzate le ore di ferie e permessi arretrati; il suggerimento, in caso di arretrati superiori all’importo che il lavoratore matura in un anno, è di imporne l’utilizzo. Ricordiamo che il datore di lavoro può imporre l’utilizzo di ferie e permessi maturati e non goduti nell’anno precedente;
- Per l’intervento della CIGD (cassa integrazione in deroga) le ferie ed i permessi relativi ad anni precedenti devono essere esauriti
- Il lavoratore, per le ore coperte dall’ammortizzatore, percepirà una retribuzione calcolata nei limiti dei massimali INPS. A titolo di esempio, per il mese di Marzo 2020 l’importo lordo di ogni ora di cassa sarà di euro 5,34 per ha una retribuzione mensile lorda (comprensiva dei ratei) di 2.159,48, e di euro 6,42 per chi supera i 2.159,48.
Nei prossimi giorni invieremo altre note informative.
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