CIRCOLARE 04/2019
GIUGNO 2019
A) UTILIZZO NON VERITIERO DELLA TRASFERTA NELLE RETRIBUZIONI
B) TIROCINI IN LOMBARDIA DEROGA AI LIMITI PER LE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI
C) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: NUOVE MODALITA’ DI RICHIESTA
A. In seguito alle modifiche operate dal D.Lgs.151/2015 in relazione all’inasprimento del regime sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale, il Ministero del Lavoro ha emanato una nota esplicativa relativa alla fattispecie dell’infedele registrazione sul LUL della voce “trasferta”. Il Ministero ha precisato al personale ispettivo che la non conforme registrazione della voce trasferta può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato nel LUL, e dove “l’erronea” definizione della voce paga determini un minor imponibile contributivo. L’irregolarità può manifestarsi sotto un profilo quantitativo (qualora la trasferta non sia stata effettuata), o sotto un profilo qualitativo (la voce trasferta venga in realtà utilizzata per “mascherare” compensi che altrimenti andrebbero assoggettati a contribuzione e prelievo fiscale). Qualora, in sede ispettiva, vengano riscontrate le irregolarità sopra descritte, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, che potrà arrivare sino a 6.000,00 euro, e che si aggiungerà alla riqualificazione delle somme corrisposte, con conseguente ricalcolo del dovuto da parte degli Enti creditori.
B. La Regione Lombardia ha approvato un'interessante sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 per favorire l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro (Dgr n. IX/1420/2019).
Le aziende con più di 20 dipendenti possono attivare un numero di tirocini pari al 10% dei dipendenti in forza, ma è stata prevista la possibilità, in presenza di protocolli d’intesa con la Regione, di derogare a tale limite numerico.
Possono stipulare il Protocollo di intesa per l'incremento dei tirocini, fino al massimo del 20% dei dipendenti in forza, le aziende con questi requisiti:
- organico superiore a 20 unità di personale;
- numero di dipendenti alla data di sottoscrizione del protocollo uguale o superiore rispetto all’organico in forza 24 mesi prima della sottoscrizione;
- attestazione di aver attuato, nei 24 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del protocollo, trasformazioni di tirocini extracurriculari in assunzioni (contratto di apprendistato o a tempo indeterminato) e conferme di contratti di apprendistato.
Tali protocolli d'intesa tra le aziende e la Regione Lombardia hanno validità biennale e possono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021.
C. A partire dal 1 aprile 2019, sono cambiate le modalità di richiesta ed erogazione dell’assegno nucleo familiare. Come da nostra precedente circolare il lavoratore deve presentare richiesta di ANF tramite il portale dell’INPS o tramite un patronato; sarà l’INPS a calcolare l’importo e ad autorizzare il datore di lavoro ad erogare mensilmente l’assegno.
La stessa procedura dovrà essere adottata in caso di richieste riguardanti assegni familiari relativi a periodi arretrati; in tali casi il datore di lavoro potrà pagare esclusivamente gli assegni relativi ai periodi in cui il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, dal 1 luglio 2019, lo Studio inserirà nei fogli paga solo gli ANF autorizzati dall’INPS.
Invitiamo, quindi, ad informare di tale novità i lavoratori.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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