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CIRCOLARE 09/2020

CIRCOLARE 09/2020

 

Il decreto legge in oggetto, entrato in vigore il 15 agosto, è composto di 115 articoli che intervengono in molti settori. Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro. Su alcuni punti (vedi gli sgravi per nuovi assunti a tempo indeterminato) daremo informazioni quando Ministero e INPS forniranno le necessarie istruzioni.

Art.1 – Proroga degli ammortizzatori sociali con causale "COVID"

Vengono prorogati gli interventi di integrazione salariale per le ore di lavoro perse a causa della pandemia, per tutti gli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, Cassa in deroga, ecc.). La durata massima è di nove settimane, incrementabili di altre nove nel rispetto di alcune condizioni, da utilizzare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Le prime nove settimane assorbono i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Per le ulteriori nove settimane di cassa "COVID" è previsto un contributo aggiuntivo "una tantum" da parte del Datore di lavoro nelle seguenti misure:

- Del 9% calcolato sulle ore di lavoro perse, se l’impresa ha avuto un calo di fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre 2019 inferiore al 20%

- Del 18% calcolato sulle ore di lavoro perse, se l’impresa non ha avuto alcun calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019

- Nessun contributo se l’attività ha avuto un calo di fatturato uguale o superiore al 20%, confrontando il primo semestre 2020 con il primo semestre 2019

Art. 8 – Proroga dei contratti a termine

Viene consentita la possibilità di rinnovare o prorogare, per un massimo di 12 mesi, (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Art. 14 – Blocco dei licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti rimane per le aziende che utilizzano la cassa integrazione istituita per l’emergenza COVID o altri sgravi contributivi introdotti durante il periodo emergenziale. Anche per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della Cassa permane il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.

Il blocco dei licenziamenti diventa "mobile", in quanto non varrà per tutte le aziende entro lo stesso arco temporale. Le aziende che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori potranno licenziare a partire dal 18 novembre 2020. Per i datori di lavoro che hanno utilizzato in parte, o anche non utilizzato alcun ammortizzatore, il blocco dei licenziamenti si protrarrà fino al 31 dicembre 2020.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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