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CIRCOLARE 10/2020

 

A) Il Decreto Rilancio 2 (D.L. 104/2020), entrato in vigore il 15 agosto, ha modificato termini e condizioni di recupero dei versamenti non effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per l’emergenza COVID-19 rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa.

La data di ripresa dei versamenti era già stata fissata in precedenza al 16 settembre 2020 e le Aziende avrebbero dovuto pagare gli importi in un’unica soluzione, oppure in 4 rate mensili di pari importo, terminando i versamenti entro il 16 dicembre 2020.

L’art.97 del D.L. 104/2020 prevede che le aziende possano anche scegliere di versare il 16 settembre 2020 il 50% degli importi sospesi (in un’unica soluzione o in 4 rate), mentre il restante 50% delle somme potrà essere versato con un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021. Nel caso le aziende vogliano usufruire della possibilità di rateazione, dovranno trasmettere apposita richiesta all’Inps.

L’Inps ha già precisato che l’importo minimo di ogni rata per singolo contributo non potrà essere inferiore a 50 euro. L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa a riguardo. Attualmente, però, nemmeno l’Inps ha fornito le istruzioni tecniche necessarie per applicare le nuove possibilità di versamento rateale previste dal Decreto Rilancio 2.

Considerato che si tratta di un Decreto Legge che potrebbe essere modificato in sede di approvazione e che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito specifiche relative a rate e importi minimi dei singoli tributi, al fine di evitare ulteriori complicazioni, avvisi di pagamento da parte degli Enti o problemi con il DURC, suggeriamo ai Clienti di versare tutti gli importi sospesi entro il 16.12.2020, scegliendo tra il versamento in un’unica soluzione e le 4 rate mensili.

Invitiamo, pertanto, i Clienti che hanno necessità di versare gli F24 oggetto di sospensione a contattare lo Studio.

B) Il 31 ottobre 2020 scadrà il termine ultimo per la presentazione all’Amministrazione Finanziaria della Dichiarazione Modello 770/2020, attraverso la quale i sostituti d’imposta dichiarano le ritenute operate e versate nel corso del 2019. Tutti i dati necessari ad una corretta compilazione della Dichiarazione (estremi di versamento dei modelli F24 o dichiarazione di aver versato nei termini le ritenute dell’anno 2019, certificazioni di ritenute operate, solo se le relative Cu non sono state trasmesse dallo Studio) dovranno pervenire allo Studio entro il 15 settembre 2020.

Oltre questa data, lo Studio trasmetterà il modello 770/2020 con i dati in proprio possesso, inviando ai Clienti apposita informativa.

C) L’art.112 del Decreto Rilancio 2 prevede che, per il solo periodo di imposta 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (fringe benefits o welfare aziendale) sia elevato da 258,23 a 516,46 euro.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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