| STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
Dott. Maurizio Rossi
Consulente del Lavoro
CIRCOLARE 08/2011
NOVEMBRE 2011
OGGETTO: A) CAUSALI SPECIFICHE NEI CONTRATTI A TERMINE
B) VARIAZIONE DEGLI IMPORTI NETTI DEGLI STIPENDI DA GENNAIO 2012
C) CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO
D) GIORNI DI CHIUSURA UFFICIO – CONSEGNA ELABORATI
A) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19290/2011, ha ribadito la necessità che le ragioni di carattere tecnico-produttivo che giustificano il ricorso a contratti a termine siano puntualmente indicate nel contratto di assunzione. Non è infatti sufficiente, ai fini della legittimità di apposizione del termine al contratto di lavoro, il riferimento generico alle ragioni tecnico-organizzative, occorre, al contrario, che le ragioni che ne giustificano l’apposizione siano specifiche e chiaramente indicate, in modo da consentirne la conoscenza e la valutazione. Se viene accertata l’illegittimità del termine apposto, esso risulta nullo, e ne consegue che il rapporto di lavoro non risulta mai estinto, bensì si intende proseguito a tempo indeterminato: pertanto si ha la conversione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. E’nella prassi delle Organizzazioni Sindacali contestare comunque l’apposizione del termine, dato che è onere del datore di lavoro dimostrarne la correttezza e la legittimità in sede giudiziaria.
B) Informiamo che a partire dal mese di gennaio 2012 gli importi delle addizionali comunali e regionali subiranno delle variazioni che, inevitabilmente, influiranno sugli importi netti delle retribuzioni dei lavoratori attualmente in forza. Se non vi saranno variazioni delle aliquote IRPEF vigenti o del sistema delle detrazioni fiscali, a parità di lordo gli stipendi netti risulteranno inferiori rispetto al 2011. Invitiamo, quindi, i datori di lavoro a contrattare in particolare le nuove assunzioni, ma anche gli stessi aumenti retributivi, considerando unicamente gli importi lordi.
C) Il lavoratore, che nel corso dell’anno 2011 ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, può chiedere al datore di lavoro presso cui sarà in forza nel mese di dicembre 2011 di effettuare un unico conguaglio fiscale. E’ necessario che il lavoratore interessato faccia pervenire al ns. Studio, entro e non oltre il giorno 03/12/2011, il modello CUD 2011 rilasciato dal precedente datore di lavoro. Invitiamo, pertanto, i datori di lavoro ad informare il personale.
D) In occasione delle festività natalizie lo Studio rimarrà chiuso dal 24/12/2011 al 02/01/2012 (compresi). Al fine di consentire una corretta e tempestiva elaborazione degli stipendi, invitiamo i datori di lavoro a rispettare le seguenti scadenze:
1) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro il giorno 10 del mese: le presenze del mese 12/2011 dovranno pervenire entro il 03/01/2012, al fine di rispettare la consegna o pubblicazione degli elaborati a partire dal 09/01/2012;
2) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro la fine del mese: le presenze del mese 11/2011 (utili per l’elaborazione delle retribuzioni del mese 12/2011) dovranno pervenire entro il 09/12/2011; gli elaborati saranno disponibili per il ritiro o pubblicati sul sito a partire dal 22/12/2011.
La tredicesima mensilità sarà disponibile per la consegna dal 16/12/2011.
Precisiamo, inoltre, che tutte le somme di competenza dell’anno fiscale 2011 dovranno essere pagate entro il 12/01/2012.
Ricordiamo che per rispettare la puntuale consegna degli elaborati lo Studio necessita di ricevere le presenze con almeno 5 giorni lavorativi d’anticipo.
|