| STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
Dott. Maurizio Rossi
Consulente del Lavoro
CIRCOLARE 04/2011 – MAGGIO 2011
OGGETTO : A) Scadenza presentazione modello 770/2011
B) Modelli 730/4 – inoltro telematico direttamente allo Studio
C) Rinnovo CCNL Terziario del 26/02/2011 – parte normativa
A) Il 31 luglio 2011 scadrà il termine ultimo per la presentazione all’Amministrazione Finanziaria della Dichiarazione Modello 770/2011, attraverso la quale i sostituti d’imposta dichiarano le ritenute operate e versate nel corso del 2010. Lo Studio ha già raccolto buona parte dei dati necessari per la corretta elaborazione della Dichiarazione; qualora mancassero dei documenti, questi verranno richiesti nei prossimi giorni. Entro il 16 giugno 2011 tutti i dati (certificazioni compensi dei lavoratori autonomi, certificazioni di ritenute operate, estremi di versamento dei modelli F24 o dichiarazione di aver versato nei termini le ritenute dell’anno 2010) dovranno pervenire allo Studio. Oltre questa data lo Studio trasmetterà il modello 770/2011 con i dati in proprio possesso, inviando al cliente apposita informativa. Ricordiamo, inoltre, che fino al 31 luglio 2011 sarà possibile il versamento delle ritenute omesse relative all’anno 2010, maggiorate di interessi e sanzioni. Queste ultime saranno determinate in misura ridotta fino al termine sopra indicato, mentre in caso di versamento successivo verranno applicate per intero.
B) Informiamo i Sigg. Clienti che da quest’anno lo Studio è abilitato a ricevere dai CAF i 730/4, in via telematica. Pertanto, salvo casi eccezionali, il Datore di Lavoro non dovrà più svolgere alcun adempimento, ma i dati perverranno direttamente allo Studio.
C) Il rinnovo del CCNL Terziario del 26 febbraio 2011 ha introdotto alcune importanti modifiche normative di seguito riassunte:
Permessi retribuiti
Sono previsti i seguenti gruppi di permessi individuali retribuiti :
1) 32 ore in sostituzione delle 4 festività abolite
2) 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti
3) ulteriori 16 ore per le aziende con più di 15 dipendenti
Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL Terziario (26/02/2011), fermo restando le 32 ore di cui al punto 1, le ulteriori ore di permesso di cui ai punti 2 e 3 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi due anni dall'assunzione, e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.
Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia, il lavoratore ha diritto alle normali scadenze dei periodi di paga ad un’integrazione dell'indennità a carico INPS a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); 75% per i giorni dal 4° al 20°; 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio-31 dicembre), con decorrenza 1° aprile 2011, l'integrazione di cui al punto precedente verrà corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta dal quinto evento.
Termini di preavviso
Il rinnovo contrattuale ha ridotto i termini di preavviso per tutti i livelli e le anzianità di servizio, mantenendo però inalterata la decorrenza dello stesso dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Lo Studio è a disposizione per fornire maggiori dettagli.
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